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[1]Ferme restando le disposizioni relative al «Reparto speciale di pubblica sicurezza dell'Urbe» di cui agli articoli 1 e 3 e seguenti della legge 5 maggio 1939-XVII, n. 761, la tabella di cui all'art. 2 della legge medesima e' sostituita dalla seguente:
[2]Tabella A.
[3]Ufficiali.
[4]Grado 5° e 6° - Console generale o Console comandante della specialita' (a) n. 1
[5]Grado 6° - Console comandante in 2ª n. 1
[6]Grado 7° - Primo seniore ispettore amministrativo n. 1
[7]Grado 7° - 8° - Primi seniori o seniori comandanti di Gruppo reparti o del Reparto di pubblica sicurezza dell'Urbe n. 5
[8]Grado 8° - Seniori n. 2 rado 9° - Centurioni n. 25
[9]Grado 10° - Capi manipolo n. 22
[10]Totale n. 57
[11](a) Il comandante della Specialita' viene nominato con il grado iniziale di console (grado 6°) e dopo sei anni di carica puo' essere promosso console generale (grado 5°)
[12]Sottufficiali e truppa.
[13]Marescialli maggiori n. 11
[14]Marescialli capi n. 13
[15]Marescialli ordinari n. 29
[16]Brigadieri n. 76
[17]Vice brigadieri n. 79
[18]Militi scelti n. 171
[19]Militi n. 706
[20]Totale n. 1085
Testo in vigore dal 12 luglio 1939 al 16 dicembre 2009
