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[1]Alle spese occorrenti per le opere enunciate nell'articolo precedente ed a quelle necessarie per il pagamento delle mercedi agli operai estranei al servizio della R. marina si provvedera' colle somme e nei modi prescritti colla precitata legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 16 marzo 1911.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Luzzatti - Leonardi-Cattolica - Tedesco.
[6]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 3 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
