Art. 5 — Contribuzione addizionale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 settembre 2015 al 5 settembre 2019. Leggi il testo vigente →

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale e' stabilito un contributo addizionale, in misura pari a:

  • a)9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o piu' interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  • b)12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  • c)15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.

Testo in vigore dal 23 settembre 2015 al 5 settembre 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art5 · fonte del testo

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