Art. 23 — Contribuzione

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E' stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, di cui 0,60 per cento a carico dell'impresa o del partito politico e 0,30 per cento a carico del lavoratore. A carico delle imprese o dei partiti politici che presentano domanda di integrazione salariale straordinaria e' stabilito il contributo addizionale di cui all'articolo 5.

Testo in vigore dal 23 settembre 2015 al 1 gennaio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148~art23 · fonte del testo

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