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E' in facolta' dell'amministrazione militare di apportare, durante l'esecuzione delle commesse, aggiornamenti e varianti alle prescrizioni tecniche ed ai tempi di esecuzione indicati nei contratti di cui al primo comma del precedente articolo 3, secondo le procedure previste dallo stesso articolo. Detti aggiornamenti e varianti sono fatti constare: con verbale sottoscritto dalle parti, nelle forme previste dall'articolo 119 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, qualora non comportino variazioni dell'importo contrattuale; con atto addizionale, se comportino variazioni dell'importo contrattuale. Gli eventuali oneri finanziari derivanti dagli aggiornamenti e dalle varianti di cui al primo comma del presente articolo fanno carico allo stanziamento del capitolo al quale sono imputate le spese del programma.

Testo in vigore dal 9 luglio 1977 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-06-16;372~art4 · fonte del testo

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