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[1]Le disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1551, sono estese, in quanto applicabili, al personale delle scuole di cui al precedente art. 1.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Dalla Zona di operazioni, addi' 25 giugno 1940-XVIII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Bottai - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 25 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
