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[1]Le disposizioni della presente legge sono applicabili, una volta tanto, alle categorie del ruolo specialisti, dell'arma aeronautica ed entro i limiti massimi fissati come segue:
[2]Motoristi........................ N. 30
[3]Montatori........................ » 30
[4]Radiotelegrafisti.................... » 80
[5]Radioaerologisti.....................» 100
[6]Armieri-artificieri................... » 20
[7]Elettricisti.......................» 40
[8]Fotografi........................ » 10
[9]Automobilisti...................... » 100
[10]Aiutanti di sanita'................... » 10
[11]La presente legge entrera' in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[12]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato.
[13]Data a San Rossore, addi' 22 giugno 1939-XVII
[14]VITTORIO EMANUELE
[15]MUSSOLINI - DI REVEL
[16]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 24 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
