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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Sono ammessi al volontariato di un anno i cittadini dello Stato anche dopo che abbia avuto luogo l'estrazione a sorte della propria classe, quando soddisfacciano a tutte le altre prescrizioni della vigente legge sul reclutamento del R. Esercito, purche' non sieno gia' da oltre un mese sotto le armi e purche' si sottomettano a compiere il volontariato nell'arma cui furono assegnati, se l'assegnazione abbia gia' avuto luogo.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 4 agosto 1895.
[9]UMBERTO.
[10]Mocenni.
[11]Visto, Il Guardasigilli: V. Calenda di Tavani.
Testo in vigore dal 10 agosto 1895 al 16 dicembre 2009
