Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 giugno 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Ai concorsi per posti di direttore didattico centrale nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari possono essere ammessi, oltre a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 23, comma 3°, del testo unico delle leggi e norme giuridiche sull'Istruzione elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e dall'art. 1 del R. decreto 18 ottobre 1928, n. 2422, anche coloro che, pur non essendo in possesso dei requisiti prescritti dai citati articoli:
- a)siano forniti di laurea in lettere o filosofia o giurisprudenza, conseguita presso una Universita', oppure di diploma per l'insegnamento negli Istituti medi rilasciato dagli Istituti superiori di magistero, e di fatto insegnino come ordinari negli Istituti Regi o pareggiati di ogni ordine e grado;
- b)oppure appartengano alla categoria A dei ruoli dell'Amministrazione scolastica regionale o centrale, con grado non inferiore all'ottavo;
- c)oppure siano liberi docenti.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 30 maggio 1930 - Anno VIII
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Giuliano.
[12]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 24 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
