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[1]Tra le direzioni di commissariato militare e le sezioni di tesoreria sono aperte contabilita' speciali da tenersi con le modalita' stabilite dal regolamento.
[2]8
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 19 luglio 1923, n. 1857
8Il Regio Decreto 19 luglio 1923, n. 1857 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le contabilita' speciali con le sezioni di tesoreria di cui all'art. 6 della legge n. 511 del 17 luglio 1910, sono aperte anziche' con le direzioni di commissariato militare, con speciali uffici di contabilita' e di revisione istituiti alla dipendenza diretta dei comandi di corpo d'armata".
Testo in vigore dal 18 settembre 1923 al 16 dicembre 2009
