Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Ferme le disposizioni del capitolo V del titolo II della legge di contabilita' generale dello Stato, il Ministero della guerra, nel caso di deficienze e di danni arrecati all'erario, accerta il debito dei responsabili. Qualora questi accettino di rifondere il danno, puo' il Ministero concedere il pagamento rateale del debito mediante ritenute sullo stipendio e sugli assegni che ne tengono luogo.

[2]Se, invece, i responsabili o taluni di essi non accettino l'accertamento fatto dal Ministero e la rifusione del danno, la decisione della questione e' deferita alla Corte dei conti, agli effetti dell'articolo 67 della citata legge.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;511~art5 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari