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[1]Ferme le disposizioni del capitolo V del titolo II della legge di contabilita' generale dello Stato, il Ministero della guerra, nel caso di deficienze e di danni arrecati all'erario, accerta il debito dei responsabili. Qualora questi accettino di rifondere il danno, puo' il Ministero concedere il pagamento rateale del debito mediante ritenute sullo stipendio e sugli assegni che ne tengono luogo.
[2]Se, invece, i responsabili o taluni di essi non accettino l'accertamento fatto dal Ministero e la rifusione del danno, la decisione della questione e' deferita alla Corte dei conti, agli effetti dell'articolo 67 della citata legge.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
