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[1]Ai personali indicati nell'articolo precedente e alle rispettive famiglie cui alla data suddetta non sia stato ancora liquidato l'assegno loro spettante sono mantenuti integri i diritti acquisiti in base alle norme inerenti ai servizi ai quali appartenevano.
[2]Dalla detta data la liquidazione degli assegni di pensione e' effettuata dalla Corte dei conti.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
