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Gli assegni vitalizi gia' concessi alla data dell'applicazione della presente legge a carico delle masse a personali dipendenti dai corpi, istituti e stabilimenti militari e alle rispettive famiglie sono assunti, nella stessa misura, in carico dallo Stato.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
