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[1]All'attuazione del nuovo ordinamento e' accertata la situazione delle masse speciali (legati, donazioni e fondazioni) del fondo del corpo invalidi e veterani, della massa mensa sottufficiali e delle masse individuali.
[2]L'avanzo derivante dalla gestione dei beni delle masse speciali e' dato in consegna agli enti indicati nell'art. 3 per essere eventualmente investito pel raggiungimento degli scopi stabiliti dalle tavole di fondazione.
[3]L'eventuale avanzo che risulti dopo eseguito il conguaglio dei crediti e dei debiti delle masse mensa sottufficiali dei vari corpi e' dal Ministero della guerra ripartito fra i corpi stessi e dato in consegna ai rispettivi comandanti, i quali ne dispongono a favore della mensa sottufficiali con le norme stabilite dal regolamento.
[4]Il materiale della mensa sottufficiali rimane adibito presso ciascun corpo ad uso della mensa fra i sottufficiali medesimi.
[5]I crediti delle masse individuali sono direttamente pagati agli interessati e il ricupero dei debiti e' curato dall'amministrazione nei modi stabiliti dal regolamento.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
