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[1]Le ispezioni ordinarie sono, in massima, fatte ai corpi ed istituti dalle autorita' immediatamente superiori. Quelle alle direzioni di commissariato e agli stabilimenti dipendenti, nonche' agli ospedali militari, per la parte tecnica, sono fatte dal rispettivo generale ispettore e per la parte amministrativa da appositi funzionari civili della carriera amministrativa e di ragioneria dell'Amministrazione centrale della guerra.

[2]Tutte queste ispezioni devono essere eseguite almeno una volta l'anno.

[3]Le ispezioni straordinarie si eseguono ogniqualvolta il ministro della guerra lo ritenga opportuno.

[4]Copia del rapporto di ciascuna ispezione amministrativa e contabile e' trasmessa alla Corte dei conti.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;511~art40 · fonte del testo

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