Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I Consigli d'amministrazione ed i loro agenti e gli ufficiali del Regio esercito consegnatari degli stabilimenti militari non sono tenuti a prestare cauzione.
[2]Le forme di garanzia e di vigilanza cui debba assoggettarsi la gestione dei Consigli, degli agenti e dei consegnatari suindicati sono stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
