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I debiti di qualsiasi natura lasciati dagli uomini di truppa che cessino dal servizio senza diritto ad assegno alcuno a carico dello Stato sono abbandonati se il loro importo non superi le L. Per i debiti di importo maggiore si seguono le norme stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
