Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

I debiti di qualsiasi natura lasciati dagli uomini di truppa che cessino dal servizio senza diritto ad assegno alcuno a carico dello Stato sono abbandonati se il loro importo non superi le L. Per i debiti di importo maggiore si seguono le norme stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;511~art38 · fonte del testo

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