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Le deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore o anche da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione sono subito ripianate a carico di uno speciale capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, senza pregiudizio del regolare procedimento per l'accertamento delle eventuali responsabilita'.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
