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[1]L'Amministrazione militare puo', quando lo giudichi opportuno nell'interesse dei servizi, cedere derrate, medicinali, armi ed oggetti di vestiario ed equipaggiamento, ai personali dell'Amministrazione stessa, e, eccezionalmente, ad Amministrazioni estranee a quelle dello Stato.

[2]I materiali che si possono cedere e le condizioni delle cessioni, sono tassativamente indicati nel regolamento.

[3]L'importo relativo e' versato in tesoreria per essere, occorrendo, reintegrato al corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;511~art35 · fonte del testo

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