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[1]Allorche', nei casi contemplati dagli articoli precedenti, si prescinda dai pubblici incanti, si fa luogo alla licitazione privata nelle forme stabilite dal regolamento.

[2]Quando non sia possibile promuovere il concorso di piu' offerte, o speciali ragioni di convenienza lo consiglino, si procede col metodo della trattativa privata.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-17;511~art27 · fonte del testo

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