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[1]Allorche', nei casi contemplati dagli articoli precedenti, si prescinda dai pubblici incanti, si fa luogo alla licitazione privata nelle forme stabilite dal regolamento.
[2]Quando non sia possibile promuovere il concorso di piu' offerte, o speciali ragioni di convenienza lo consiglino, si procede col metodo della trattativa privata.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
