Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Si puo' prescindere dagli incanti:
[2]1° per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio, della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti occorrenti per l'esercito, quando il Ministero giudichi che tali forniture non riuscirebbero convenienti per mezzo di pubblico incanto e non convenga farle ad economia;
[3]2° per l'acquisto di cavalli di rimonta;
[4]3° per le confezioni e riparazioni di corredo militare;
[5]4° per tutti gli altri contratti di importo non maggiore di lire 20,000 anche se la spesa sia ripartita in un periodo non piu' lungo di nove anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite sopra indicato.
[6]Si puo' pure prescindere dagl'incanti per la vendita degli oggetti fuori uso, nonche' per quella del letame, delle ossa, della cenere ed altri simili residui o rifiuti del servizio dei corpi quando il valore di stima non superi le L. 8000, fatta qui pure l'avvertenza di cui al n. 4°.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
