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[1]I contratti di cui all'articolo precedente possono essere approvati e - salvo il disposto dell'articolo successivo - resi esecutivi:
- a)dal comandante del distaccamento, se stipulati nell'interesse di riparti distaccati;
- b)dal comandante del corpo, se stipulati nell'interesse di un sol corpo;
- c)dal comandante del presidio, se stipulati per conto di piu' corpi di uno stesso presidio;
- d)dal comandante del corpo d'armata, se stipulati dalle direzioni di commissariato o dagli stabilimenti che ne dipendono nell'interesse di piu' presidi dello stesso corpo d'armata.
[2]Il Ministero approva e - salvo sempre il disposto dell'articolo seguente - rende esecutivi i contratti stipulati nell'interesse di piu' corpi d'armata e quelli per i quali si riservi tale facolta'.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
