Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I contratti di cui all'articolo precedente possono essere approvati e - salvo il disposto dell'articolo successivo - resi esecutivi:

  • a)dal comandante del distaccamento, se stipulati nell'interesse di riparti distaccati;
  • b)dal comandante del corpo, se stipulati nell'interesse di un sol corpo;
  • c)dal comandante del presidio, se stipulati per conto di piu' corpi di uno stesso presidio;
  • d)dal comandante del corpo d'armata, se stipulati dalle direzioni di commissariato o dagli stabilimenti che ne dipendono nell'interesse di piu' presidi dello stesso corpo d'armata.

[2]Il Ministero approva e - salvo sempre il disposto dell'articolo seguente - rende esecutivi i contratti stipulati nell'interesse di piu' corpi d'armata e quelli per i quali si riservi tale facolta'.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;511~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari