Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione degli uomini di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonche' al mantenimento e servizio dei quadrupedi, l'Amministrazione della guerra formula capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto Ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti.

[2]La stessa procedura deve seguirsi per le modificazioni da apportarsi ai detti capitolati.

[3]Per i contratti stipulati in conformita' dei predetti capitolati di oneri non e' necessario sentire il Consiglio di Stato.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;511~art21 · fonte del testo

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