Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Per i contratti attinenti al mantenimento e alla vestizione degli uomini di truppa, al casermaggio ed alle spese generali dei corpi, nonche' al mantenimento e servizio dei quadrupedi, l'Amministrazione della guerra formula capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto Ministeriale da registrarsi dalla Corte dei conti.
[2]La stessa procedura deve seguirsi per le modificazioni da apportarsi ai detti capitolati.
[3]Per i contratti stipulati in conformita' dei predetti capitolati di oneri non e' necessario sentire il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
