Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Per la somministrazione di fondi nei casi di mobilitazione totale o parziale del R. esercito si osservano le norme stabilite dal regolamento.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
