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[1]La gestione dei fondi e dei materiali pel servizio dell'esercito e' affidata a Consigli d'amministrazione e a consegnatari responsabili.
[2]La composizione dei Consigli, le loro attribuzioni, gli enti che debbono esserne forniti, la designazione dei consegnatari degli stabilimenti militari, la natura e i limiti delle singole responsabilita' sono determinati dal regolamento per l'attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
