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Nella eventualita' che entro l'esercizio non siano accordati dal Parlamento i fondi per i quali fu aperto il credito straordinario, i rendiconti delle Direzioni di commissariato devono presentare un credito complessivo corrispondente all'anticipazione straordinaria avuta sul conto corrente. Tale credito viene poi saldato con mandato di rimborso commutabile in quietanza di entrata a favore del conto corrente.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 18 settembre 1923
