Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nei casi eccezionali di chiamata alle armi o di servizi di ordine pubblico ed in altre simili contingenze, per i quali casi non siano previsti in bilancio appositi stanziamenti, puo' essere autorizzata l'apertura, a favore del Ministero della guerra, di un credito straordinario sulla tesoreria centrale mediante decreti Reali, su proposta del ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

[2]I decreti stessi determinano l'ammontare del credito e il periodo di tempo per il quale e' consentito.

[3]La Corte dei conti registra tali decreti riferendone immediatamente al Parlamento.

[4]Quando vi siano speciali ragioni per le quali il Governo giudichi opportuno di non far noto il provvedimento, il decreto ha corso senza registrazione da parte della Corte dei conti, alla quale e' comunicato appena saranno cessate le dette ragioni.

Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;511~art16 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari