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[1]Nei casi eccezionali di chiamata alle armi o di servizi di ordine pubblico ed in altre simili contingenze, per i quali casi non siano previsti in bilancio appositi stanziamenti, puo' essere autorizzata l'apertura, a favore del Ministero della guerra, di un credito straordinario sulla tesoreria centrale mediante decreti Reali, su proposta del ministro del tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
[2]I decreti stessi determinano l'ammontare del credito e il periodo di tempo per il quale e' consentito.
[3]La Corte dei conti registra tali decreti riferendone immediatamente al Parlamento.
[4]Quando vi siano speciali ragioni per le quali il Governo giudichi opportuno di non far noto il provvedimento, il decreto ha corso senza registrazione da parte della Corte dei conti, alla quale e' comunicato appena saranno cessate le dette ragioni.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
