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[2]La prelevazione di somme da tale fondo e la loro inscrizione nei capitoli suddetti e' fatta per decreto del ministro del tesoro registrato alla Corte dei conti.
[3]I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo sono indicati in un elenco da annettersi allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
