Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le spese dei corpi non potute soddisfare entro il 30 giugno fanno carico alla competenza dell'esercizio in cui ne avviene il pagamento.
[2]Tale disposizione vale per le direzioni di commissariato e per gli istituti e stabilimenti militari solo per quanto concerne le spese per le truppe e per gli operai che ne dipendono.
[3]I residui delle spese di cui al comma precedente, accertati al 30 giugno dell'esercizio precedente quello dell'attuazione della presente legge, fanno carico all'esercizio della sua attuazione.
[4]Il regolamento dara' le norme perche' siano ridotte al minimo indispensabile le somme che per effetto della disposizione di cui sopra debbano passare dalla competenza dell'uno a quella d'un altro esercizio.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
