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[1]Le masse dei corpi, istituti e stabilimenti militari, nonche' le masse individuali sono abolite.
[2]Al fabbisogno delle truppe e dei vari servizi dell'esercito si provvede direttamente con gli stanziamenti annuali del bilancio.
Testo in vigore dal 30 luglio 1910 al 16 dicembre 2009
