Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Tutta l'avena di produzione nazionale, quella introdotta nel territorio del Regno dalla Libia, dall'Africa Orientale italiana e dall'Albania, nonche' quella eventualmente introdotta dall'estero anche in temporanea importazione, deve essere conferita agli ammassi per la vendita collettiva.

[2]L'obbligo del conferimento spetta al produttore o chi abbia titolo per disporre del prodotto.

[3]E' data peraltro facolta' di non conferire all'ammasso le quantita' occorrenti per la semina o per altre accertate esigenze aziendali. Tali quantita', che non possono formare oggetto di atti di alienazione, sono determinate dalla Sezione della cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, per ogni Provincia ed approvate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 26 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-12;1171~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari