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[1]Il personale che dimostri di volta in volta di esercitare il volo abitualmente per esercizio della professione civile o con apparecchio di proprieta' personale o comunque non appartenente all'Arma aerea sara' dispensato dall'obbligo dell'allenamento purche' compia determinate prove stabilite dal Ministero dell'aeronautica.

[2]E' in facolta' del Ministero dell'aeronautica di dispensare dall'allenamento o addestramento periodico il personale che, per comprovati motivi di forza maggiore, non possa presentarsi all'allenamento o all'addestramento.

Testo in vigore dal 23 agosto 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-22;1170~art6 · fonte del testo

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