Art. 6
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[1]Il personale che dimostri di volta in volta di esercitare il volo abitualmente per esercizio della professione civile o con apparecchio di proprieta' personale o comunque non appartenente all'Arma aerea sara' dispensato dall'obbligo dell'allenamento purche' compia determinate prove stabilite dal Ministero dell'aeronautica.
[2]E' in facolta' del Ministero dell'aeronautica di dispensare dall'allenamento o addestramento periodico il personale che, per comprovati motivi di forza maggiore, non possa presentarsi all'allenamento o all'addestramento.
Testo in vigore dal 23 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
