Art. 5
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[1]Il personale ammesso all'allenamento, anche se presso la Reale Unione Nazionale Aeronautica o presso societa' o ditte private, deve vestire l'uniforme militare durante la presenza sul campo, senza peraltro che l'Amministrazione aeronautica sia tenuta a fornire alcun oggetto di vestiario od a corrispondere indennita' a tale titolo agli ufficiali. Ai sottufficiali invece verra' corrisposta un'indennita' di vestizione con le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
[2]A tutto il personale ammesso all'allenamento sono dovuti i seguenti assegni e indennita':
[3]1° rimborso delle spese di viaggio e delle giornate di missione strettamente indispensabili per recarsi all'Istituto medico legale per la preventiva visita annuale;
[4]2° rimborso delle spese di viaggio dalla residenza abituale al campo e ritorno, in misura non superiore a venti viaggi annui di andata e ritorno;
[5]3° premio stabilito dall'art. 28 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1302.
Testo in vigore dal 23 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
