Art. 2
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E' in facolta' del Ministero dell'aeronautica di affidare alla Reale Unione Nazionale Aeronautica ovvero a ditte o societa' private mediante opportune garanzie e regolari contratti l'incarico di allenamento del personale navigante in congedo.
Testo in vigore dal 23 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
