Art. 1
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[1]Il personale dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - in congedo, dovra' eseguire con la periodicita' che sara' destinata dal Ministero dell'aeronautica, esercitazioni di allenamento intese a mantenere integre le qualita' tecnico-professionali. Il personale dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti - ed il personale dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, avente obbligo di volo, con la periodicita' che verra' stabilita dal Ministero dell'aeronautica, potra' essere richiamato in servizio per periodi di tempo non superiori a 60 giorni consecutivi ed assegnato a reparti di volo per eseguirvi le esercitazioni di addestramento necessarie per acquistare la conoscenza dei nuovi materiali di volo o delle nuove forme d'impiego.
[2]Per i decorati di medaglia d'oro di lunga navigazione aerea i periodi di richiamo per addestramento saranno ridotti alla meta'.
[3]Al termine di ogni periodo di allenamento o di addestramento, il personale dovra' dimostrare, con apposite prove, di essere in possesso delle qualita' necessarie per continuare ad esercitare la carica aeronautica di cui e' investito.
Testo in vigore dal 23 agosto 1939 al 16 dicembre 2009
