Art. 4
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[1]Il Governo prelevera' direttamente dalle Casse dello Stato sui fondi di cui al precedente articolo 2, e, ove occorra, su quelli autorizzati dalla legge 25 febbraio 1900, n. 56, le somme necessarie per le espropriazioni e per le provviste di materiali metallici di armamento.
[2]Pero' avra' facolta' di affidare, a rimborso di spesa, tanto le espropriazioni che le provviste anzidette alla Societa' del Mediterraneo, con le norme vigenti per i lavori e le provviste di competenza della Cassa per gli aumenti patrimoniali, sentito il Comitato superiore delle strade ferrate e il Consiglio di Stato.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello State, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 20 giugno 1901.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]G. Giusso. E. Di Broglio.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 12 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
