Art. 3
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E' approvata l'unita Convenzione, in data 3 febbraio 1901, stipulata fra i Ministri dei Lavori Pubblici e del Tesoro da una parte e il Direttore Generale dalla Societa' Italiana per le strade ferrate del Mediterraneo dall'altra, con la quale viene affidata alla Societa' medesima l'esecuzione dei relativi lavori a prezzo fatto per una somma a corpo di L. 7,200,000,00.
Testo in vigore dal 12 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
