Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 luglio 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La detta sovvenzione sara' ripartita come segue:
[2]Esercizio 1901-903... L. 2,000,000,00
[3]Id. 1902-903... » 3,000,000,00
[4]Id. 1903-904... » 2,500,000,00
[5]Id. 1904-905... » 3,200,000,00
[6]Id. 1905-906... » 1,800,000,00
[7]La somma di L. 2,000,000,00 stabilita per l'esercizio 1901-902 sara' prelevata dai residui disponibili sui fondi per le costruzioni di strade ferrate complementari, salvo, ove occorra, a reintegrare i detti fondi con la legge del bilancio dell'esercizio in cui se ne manifestasse il bisogno.
[8]A tale effetto il Governo e' autorizzato a trasportare la somma di L. 2,000,000,00 dai residui dei lavori riguardanti i fondi predetti, ai residui del capitolo: «Concorso dello Stato nelle spese a carico della Cassa per gli aumenti patrimoniali» del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici per l'esercizio 1901-902.
[9]Le quote fissate per gli esercizi successivi saranno inserite tra le assegnazioni di competenza nei bilanci rispettivi.
Testo in vigore dal 12 luglio 1901 al 16 dicembre 2009
