Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 dicembre 1903 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La costruzione sara' fatta per conto diretto dello Stato, ed il Governo del Re e' autorizzato a provvedervi mediante appalto per pubblici incanti in base a progetto da approvarsi con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, sentito il Consiglio Superiore ed il Consiglio di Stato.
[2]L'appalto potra' aver luogo anche a prezzo fatto.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1903 al 16 dicembre 2009
