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[1]Con decreti del ministro del tesoro, sopra proposta di quello della marina, saranno stanziate in appositi capitoli della parte straordinaria dello Stato di previsione della spesa del Ministero della marina, la somma proveniente dal comma a), art. 2 e quello che, giusta il disposto del comma b) dello stesso articolo risulteranno effettivamente versate in tesoreria, fino a raggiungere complessivamente l'ammontare rispettivamente indicato nell'allegato C della presente legge.

[2]I versamenti eccedenti la somma di L. 5,500,000 di cui al comma b) dell'art. 2, saranno portati in aumento del capitolo «Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione del naviglio esistente» della parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del ministero della marina.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 21 marzo 1907.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]C. Mirabello. A. Majorana.

[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Testo in vigore dal 5 aprile 1907 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1907-03-21;118~art4 · fonte del testo

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