Provvedimento abrogato dalla l. 27 marzo 2001, n. 122.
Abrogato dal 2 maggio 2001
Provvedimento abrogato dalla l. 27 marzo 2001, n. 122.
Abrogato dal 2 maggio 2001
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3 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1967 al 2 maggio 2001. 266 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Gli aspiranti all'iscrizione negli Albi nazionali debbono dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
tolto: 1) essere iscritti, per coloro la cui iscrizione e' obbligatoria a norma delle vigenti leggi, alla Camera di commercio, industria e agricoltura della circoscrizione ove essi hanno la loro residenza ovvero la loro azienda ha l'unica sede o la sede principale;
tolto: 2) non essere stati dichiarati falliti nel quinquennio anteriore alla domanda di iscrizione. Coloro che hanno subito dichiarazioni di fallimento antecedentemente al quinquennio, debbono dimostrare di essere stati successivamente riabilitati;
tolto: 3) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;
tolto: 4) non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per alcuno dei reati previsti dagli articoli 444, 513, 515, 516 e 517 del Codice penale;
tolto: 5) non essere stati sottoposti a misura di sicurezza detentiva o alla liberta' vigilata, ovvero a una delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
tolto: 6) disporre di adeguata ed efficiente organizzazione commerciali e tecnica, con la relativa attrezzatura e sufficienti mezzi finanziari, e dare inoltre affidamento di capacita' professionale e di correttezza commerciale per proficuamente operare sui mercati esteri nel proprio settore di attivita'. Nel caso di iscrizione di persone giuridiche i requisiti di cui ai nn. 2) e 3) del precedente comma debbono essere posseduti dai loro rappresentanti legali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 MARZO 2001, N. 122
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-01-25;31~art5 · fonte del testo
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