Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1966 al 2 maggio 2001. Leggi il testo vigente →

Le ferrovie, ed in genere qualsiasi vettore, possono effettuare il trasporto per l'estero dei prodotti ortoflorofrutticoli ed agrumari soltanto per conto degli esportatori iscritti negli Albi previsti dalla presente legge, nonche' degli spedizionieri autorizzati ai sensi del precedente articolo 3, od anche degli esportatori occasionali che abbiano ottenuta la prescritta attestazione.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1966 al 2 maggio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-01-25;31~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari