Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Nei casi contemplati dagli articoli precedenti, la cognizione dei reati ivi preveduti appartiene, in ogni caso, alla giurisdizione militare.
Testo in vigore dal 11 gennaio 1941 al 16 dicembre 2009
