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[1]Dopo il penultimo comma dell'art. 15 del citato testo unico sono aggiunti i seguenti due commi:
[2]« In caso di urgente necessita', allorquando manchi il tempo e la possibilita' di ricorrere alle Commissioni di cui al precedente articolo 14 qualsiasi autorita' militare puo' procedere - in via del tutto eccezionale - alla requisizione di prestazioni occorrenti, purche' ne abbia ricevuto formale delega dal Comando del corpo d'armata e le prestazioni siano di quelle sottoposte a precetto preventivo.
[3]« In tale evenienza l'indennita' e' stabilita sempre con provvedimento successivo dalla Commissione provinciale di visita e accettazione appositamente designata dal Comando del corpo d'armata, sulla base degli accertamenti effettuati dall'autorita' militare all'atto della requisizione e della prestazione realmente compiuta ».
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 9 ottobre 2010
