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Nel primo comma dell'art. 15 del citato testo unico dopo le parole « nell'interesse del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » sono aggiunte le seguenti: « e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 9 ottobre 2010
