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[1]Dopo il primo comma dell'art. 10 del citato testo unico sono aggiunti i seguenti due commi:
[2]« In tal caso il proprietario del capo precettato ha l'obbligo di conservare il « precetto preventivo » e l'« avviso personale » successivamente rimessogli dall'autorita' militare; in caso di perdita deve avvisarne, entro 24 ore, l'autorita' militare stessa.
[3]« Quest'ultima e' altresi' in facolta' di intimare il precetto preventivo per quanto riguarda le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di quadrupedi, veicoli e natanti ».
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 9 ottobre 2010
