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[1]Il primo comma dell'art. 6 del citato testo unico e' sostituito dal seguente:
[2]« Dopo la pubblicazione dell'ordine di requisizione non e' piu' ammessa alcuna vendita, cessione o permuta degli animali, veicoli e natanti dichiarati idonei al servizio ».
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 9 ottobre 2010
