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[1]Il primo comma dell'art. 4 del citato testo unico e' sostituito dal seguente:
[2]« Chiunque acquisti, permuti, venda o altrimenti ceda quadrupedi, veicoli o natanti di cui all'art. 1, deve, entro giorni dieci da quello in cui ne sia venuto in possesso o questo sia venuto in esso a cessare anche per morte degli uni o per distruzione degli altri, farne regolare denunzia scritta nella forma e coi dati che saranno determinati. Le denunzie debbono farsi per i quadrupedi, i veicoli a trazione animale, i natanti non a motore alla segreteria del Comune di loro dimora abituale; per i veicoli e natanti a motore agli uffici del P.R.A. della provincia di loro dimora abituale ».
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 9 ottobre 2010
