Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 1934 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il primo comma dell'art. 4 del citato testo unico e' sostituito dal seguente:

[2]« Chiunque acquisti, permuti, venda o altrimenti ceda quadrupedi, veicoli o natanti di cui all'art. 1, deve, entro giorni dieci da quello in cui ne sia venuto in possesso o questo sia venuto in esso a cessare anche per morte degli uni o per distruzione degli altri, farne regolare denunzia scritta nella forma e coi dati che saranno determinati. Le denunzie debbono farsi per i quadrupedi, i veicoli a trazione animale, i natanti non a motore alla segreteria del Comune di loro dimora abituale; per i veicoli e natanti a motore agli uffici del P.R.A. della provincia di loro dimora abituale ».

Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-12-28;1954~art4 · fonte del testo

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