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[1]L'art. 23 del citato testo unico e' sostituito dal seguente:
[2]« Salvo quanto e' disposto nell'articolo precedente, chiunque senza giustificato motivo, contravvenga alle disposizioni della presente legge e' punito:
[4]2° nei casi degli articoli 18 e 21 e per ogni capo non presentato: con l'ammenda da L. 50 a L. 1000 se trattasi di quadrupede, veicolo a trazione animale, natante non a motore;
[5]con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, se trattasi di autoveicolo, carro rimorchio, natante a motore;
[6]con l'ammenda sino a L. 100 per rifiuto di indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci.
[7]« In caso di mancata presentazione, il quadrupede, il veicolo a trazione animale o il natante non a motore saranno considerati idonei al servizio militare, mentre che per l'autoveicolo, il carro rimorchio, il natante a motore, l'accertamento della idoneita' e' fatto con visita a domicilio e le spese della visita addebitate al proprietario.
[8]« Le spese della visita debbonsi ragguagliare in ogni caso all'importo corrispondente ad una giornata di diaria per tutti i membri della Commissione, aumentata invariabilmente del 50 per cento dello stesso importo per le spese di trasporto;
[9]3° nei casi degli articoli 7 e 11, con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato ».
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 9 ottobre 2010
