Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 1934 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Al primo comma dell'art. l del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato col R. decreto 31 gennaio 1926, n. 452, e successive modificazioni dopo le parole « il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi urgente necessita', e' autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » sono aggiunte le seguenti: « e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 9 ottobre 2010
